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Regolamento EUDR contro la deforestazione e i nuovi obblighi per le imprese

Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il nuovo regolamento contro la deforestazione ed il degrado forestale. Il nuovo regolamento, chiamato comunemente EUDR, è entrato in vigore il 29 giugno 2023 ma le sue disposizioni principali verranno applicate a partire dal 30/12/24.

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, verrà abrogato il Regolamento Legno (EUTR o Timber Regulation – Reg. UE 995/2010), che attualmente regola la legalità del legno e dei suoi derivati nel mercato dell’UE, introducendo una serie di cambiamenti relativamente al commercio dei prodotti legnosi. Tuttavia, il Regolamento Legno continuerà a disciplinare (fino al 31 dicembre 2027) la commercializzazione dei prodotti derivati da legname raccolto prima del 29 giugno 2023.

Il nuovo regolamento EUDR, oltre a vietare l’immissione nell’UE di prodotti di legno e prodotti da esso derivati non conformi alla legislazione in vigore nei paesi di estrazione delle materie prime, vieta anche l’importazione e l’esportazione dalla comunità di prodotti che hanno causato deforestazione o degrado forestale successivamente al 31/12/2020. Nello scopo del nuovo regolamento EUDR, oltre al legno, sono state inserite altre categorie merceologiche che impattano sulla deforestazione e sul degrado forestale (bovini, gomma, caffè, cacao, soia, olio di palma) e molti prodotti da essi derivati.

I soggetti interessati da questa norma sono gli operatori ** che importano o esportano questi prodotti (i quali dovranno fare dei controlli per assicurarsi che siano legali e che ci sia un rischio di deforestazione o degrado forestale basso o insignificante) ed i commercianti ***. L’EUDR, come l’attuale Timber Regulation, si basa sulla dovuta diligenza obbligatoria e preventiva che è tenuto ad eseguire chi immette nel mercato UE, od esporta da esso, prodotti regolamentati.

** Ovvero persona fisica o giuridica che immette per prima sul mercato europeo prodotti in legno o da essi derivati.

*** chi acquista da un operatore o vende (ad un altro commerciante o ad un consumatore finale) legno o prodotti derivati già immessi sul mercato europeo.

La dovuta diligenza si articola nelle seguenti tre fasi:

  • Raccogliere informazioni sul prodotto (da cui si acquista, si rivende o si esporta), la posizione geografica dei terreni in cui è stata prodotta la materia prima del prodotto, le leggi vigenti nell’area di produzione e l’assenza di deforestazione o degrado forestale a partire dal 1° gennaio 2021.
  • Valutare il rischio in base alla complessità della catena di approvvigionamento, alle caratteristiche del paese e della regione di origine del prodotto.
  • Ridurre eventuali rischi significativi attraverso documentazione aggiuntiva, indagini specifiche e indipendenti condotti da terze parti.

L’azienda dovrà inoltre fornire alle autorità nazionali competenti:

  • i propri dati identificativi;
  • le caratteristiche dei prodotti che desidera mettere sul mercato, rivendere o esportare;
  • le relative quantità e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) per la geolocalizzazione

Queste informazioni saranno parte di una dichiarazione speciale chiamata “dovuta diligenza” che attesterà anche l’assenza o la trascurabilità del rischio di non conformità del prodotto, come valutato dall’azienda attraverso le azioni precedentemente elencate. Questa dichiarazione dovrà essere presentata alle autorità competenti tramite un’interfaccia elettronica fornita dalla Commissione europea, basata sul sistema doganale unico. Sebbene il regolamento EUDR non sia ancora entrato in attuazione, consigliamo di documentarsi sui nuovi obblighi di legge consultando la pagina web https://www.conlegno.eu/eudr-reg-deforestazione