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Proroga etichettatura ambientale

Obbligo di etichettatura degli imballaggi prorogato al 30 giugno 2022

Per un Mondo sempre più sostenibile e rispettoso dell’ambiente anche la filiera industriale deve fare la sua parte, facilitando cittadini ed imprese nella raccolta differenziata. In che modo? Con l’etichettatura ambientale, che prevede l’identificazione in apposita etichetta di tutti i materiali impiegati per la realizzazione dell’imballaggio.

Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228, si tratta del cosiddetto DL “Milleproroghe”. Il provvedimento prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, nonché la possibilità per le aziende interessatedi commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino ad esaurimento scorte.

- (Sono previste sanzioni per qualsiasi soggetto della filiera che immetta sul mercato imballaggi privi di questi requisiti da Luglio 2022) -

Per ciascun imballaggio il produttore sarà tenuto ad indicare la tipologia, la natura e i codici del materiale di cui è composto, nonché la corretta destinazione finale, ovvero come quest’ultimo debba essere smaltito e in quale raccolta quindi debba essere conferito.

In ottica di sostenibilità ambientale l’etichettatura promuove il consumo responsabile, e permette ai consumatori di poter scegliere prodotti più rispettosi per l’ambiente e migliorare la loro conoscenza riguardo alle tematiche ambientali.

(Nello specifico, per quanto riguarda i pallet, i fornitori potranno riportare il codice identificativo del materiale utilizzato (nel caso del legno - FOR 50) solo sui documenti di trasporto, o su altri supporti esterni anche digitali (come da circolare del ministero Transizione Ecologica).

Questi imballaggi terziari, rientrando nel circuito B2B (professionale) possono non presentare le informazioni sulla modalità di raccolta differenziata, anche se tali informazioni restano volontariamente applicabili.   

Esempio di etichettatura per pallet

Informazione vincolante: FOR 50

Informazione facoltativa: Raccolta Differenziata Legno (verificare con il Comune di appartenenza come conferire questo imballaggio all’isola ecologica)

PER SAPERNE DI PIU’

La normativa prevede che tutti gli imballaggi siano:

“opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I prodotti hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della commissione”

Il Testo Unico Ambientale definisce come imballaggio:

“il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna al produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.