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EUDR: approvato il rinvio e introdotte le nuove semplificazioni operative
Dopo mesi di incertezza, è arrivata la conferma ufficiale: con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2025/2650 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 dicembre, l’Europa ha modificato il Regolamento EUDR sui prodotti a deforestazione zero, introducendo un rinvio delle scadenze e importanti semplificazioni operative, soprattutto per il settore del legno e dei prodotti derivati.
La principale novità riguarda le tempistiche di applicazione. L’entrata in vigore delle nuove regole è stata posticipata di un anno: per la maggior parte degli operatori e commercianti, in particolare per le imprese già soggette all’EUTR, l’EUDR si applicherà a partire dal 30 dicembre 2026, mentre per le persone fisiche, le micro e le piccole imprese costituite entro il 31 dicembre 2024 che trattano prodotti non coperti dall’EUTR, come ad esempio il carbone vegetale, l’avvio è fissato al 30 giugno 2027. Questo rinvio consente alle imprese di affrontare il cambiamento con maggiore gradualità e con tempi più realistici.
Anche sul fronte degli adempimenti il quadro risulta meno complesso rispetto alle previsioni iniziali. La dichiarazione di dovuta diligenza dovrà essere presentata esclusivamente dall’operatore che immette per primo il prodotto sul mercato dell’Unione europea, come nel caso delle importazioni da Paesi extra UE o del legname prelevato nei boschi europei. A questi operatori spetta l’onere principale di verifica e la responsabilità di fornire ai clienti il riferimento della dichiarazione. Per le imprese che si collocano più avanti nella filiera è stata introdotta la figura degli operatori “a valle”, che non sono tenuti a presentare una propria dichiarazione di dovuta diligenza né a raccogliere o trasmettere ulteriori informazioni. Gli operatori a valle che non rientrano nella categoria delle PMI dovranno soltanto registrarsi nel sistema informatico TRACES prima di commercializzare o esportare i prodotti interessati.
Particolarmente rilevante è il regime semplificato previsto per agricoltori e piccoli proprietari forestali che operano in Paesi classificati a basso rischio e che immettono sul mercato prodotti di propria produzione. Per questi soggetti sarà sufficiente presentare una dichiarazione di dovuta diligenza semplificata una tantum, in luogo delle procedure standard più articolate. Inoltre, viene concessa la possibilità di sostituire la geolocalizzazione degli appezzamenti con l’indirizzo postale, purché questo consenta di identificare con chiarezza l’ubicazione geografica. Si tratta di una misura significativa, che introduce maggiore proporzionalità tra gli obblighi richiesti e la dimensione reale delle attività, con un impatto positivo soprattutto per il settore forestale.
Il regolamento introduce anche altre novità di rilievo. I prodotti dell’editoria, come libri, giornali e stampati, sono stati esclusi dall’ambito di applicazione dell’EUDR. Allo stesso tempo, viene chiarito che il rinvio non comporta una sospensione dei controlli: il Regolamento EUTR resterà pienamente applicabile per tutto il 2026 e le autorità competenti continueranno le attività di vigilanza. Entro il 30 aprile 2026 la Commissione europea dovrà presentare una relazione specifica sull’impatto del regolamento sui micro e piccoli operatori, con la possibilità di proporre ulteriori modifiche, mentre un riesame più ampio della normativa è previsto entro il 30 giugno 2030.
Nel complesso, l’EUDR rimane una normativa ambiziosa nella lotta alla deforestazione globale, ma le modifiche introdotte vanno nella direzione di accompagnare le imprese nel percorso di adeguamento, riducendo la burocrazia e offrendo più tempo per organizzarsi. L’obiettivo resta quello di contrastare un fenomeno ambientale e sociale sempre più urgente, garantendo però agli operatori strumenti chiari e tempi adeguati per conformarsi alle nuove regole senza inutili allarmismi.